Applicazione delle diposizioni
Il recepimento della CSRD prevede una graduale entrata in vigore degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità per le diverse categorie di imprese:
Dal 1° gennaio 2024 sono coinvolte le aziende già soggette agli obblighi della precedente Direttiva sulla Rendicontazione Non Finanziaria (NFRD) e precisamente:
- le imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
- gli enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che sono, altresì, società madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
Dal 1° gennaio 2025: tutte le altre grandi imprese, ossia quelle che, alla data di chiusura dell'esercizio, superino due dei seguenti 3 criteri:
- euro 20 milioni di totale dell'attivo,
- euro 40 milioni di ricavi netti,
- 250 dipendenti medi annui;
Dal 1° gennaio 2026: PMI quotate (escluse le microimprese);
Sono considerate «piccole e medie imprese quotate»: le società con valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea che alla data di chiusura del bilancio, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, rientrino in almeno due degli intervalli di seguito indicati:
- totale dello stato patrimoniale: superiore a euro 450.000 e inferiore a euro 25.000.000;
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: superiore a euro 900.000 e inferiore a euro 50.000.000;
- numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: non inferiore a 11 e non superiore a 250.
Dal 1° gennaio 2028: società non UE che realizzano un fatturato annuo superiore a euro 150 milioni nella UE e che hanno un'impresa figlia o una succursale nella UE, che si qualifica come grande impresa o PMI quotata e/o presenta un fatturato netto superiore a euro 40 milioni nell'esercizio precedente.
Con il D.L. 30 giugno 2025 n. 95 (decreto Economia, convertito in legge n. 118/2025) il Governo recepisce le modifiche del calendario delle scadenze previste per l'adeguamento agli obblighi ESG modificando l'art. 10 del decreto con l'inserimento del comma 1-bis finalizzato all'aggiornamento del D.Lgs. n. 125/2024.
In sostanza, per la CSRD si tratta di un rinvio di due anni dell'entrata in vigore degli obblighi di rendicontazione per le grandi imprese che non hanno ancora iniziato a rendicontare e per le PMI quotate. Pertanto, le nuove date per la rendicontazione di sostenibilità (CSRD) sono le seguenti:
Grandi imprese, banche, assicurazioni e grandi gruppi: obbligo dal 1° gennaio 2027 (anziché, da precedente obbligo, al 1° gennaio 2025).
PMI quotate e società madri, escluse le microimprese: obbligo dal 1° gennaio 2028 (anziché, da precedente obbligo, 1° gennaio 2026).
Con la CSRD la rendicontazione di sostenibilità prende il posto della rendicontazione non finanziaria prevista dal D.lgs. 254/2016, rispetto alla quale presenta contenuti più ampi e specifici, includendo non solo le informazioni relative all’impresa stessa o al suo gruppo ma anche alla catena del valore, che rappresenta una delle maggiori novità apportate dalla novella legislativa.
La rendicontazione di sostenibilità diviene parte integrante della relazione sulla gestione redatta dagli amministratori ai sensi dell’art. 2428 c.c., della quale costituisce una sezione appositamente contrassegnata. Ne deriva che l’adozione e la pubblicazione della rendicontazione di sostenibilità avverranno secondo le tempistiche e con le modalità previste dalla normativa nazionale per l’approvazione e pubblicazione dei documenti finanziari dell’impresa, con il coinvolgimento degli organi sociali dell’impresa secondo le rispettive competenze e attribuzioni.
Infine, è utile evidenziare che la CSRD impone, altresì, alle imprese di redigere la relazione sulla gestione, compresa, quindi, la rendicontazione di sostenibilità, nel formato elettronico unico europeo (ESEF), ossia nell'Extensible HyperText Markup Language (XHTML) sotto forma di pagina web navigabile con marcature xbrl (tag), al fine di potenziarne la fruibilità e connettere le informazioni al Punto di Accesso Unico Europeo (ESAP), in via di realizzazione. Inoltre, per consentire l’accesso gratuito alle informazioni di sostenibilità, l’impresa dovrà procedere alla pubblicazione delle informazioni di sostenibilità sul proprio sito internet.
La rendicontazione individuale di sostenibilità include:
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una breve descrizione del modello e della strategia aziendale che indichi:
- la resilienza del modello e della strategia aziendali dell'impresa in relazione ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità,
- le opportunità per l'impresa connesse alle questioni di sostenibilità,
- i piani dell'impresa, ove predisposti, inclusi le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l'Accordo di Parigi e, se del caso, l'esposizione dell'impresa ad attività legate al carbone, al petrolio e al gas,
- il modo in cui il modello e la strategia aziendali dell'impresa tengono conto delle istanze dei portatori di interesse e del loro impatto sulle questioni di sostenibilità,
- le modalità di attuazione della strategia dell'impresa per quanto riguarda le questioni di sostenibilità;
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una descrizione degli obiettivi temporalmente definiti connessi alle questioni di sostenibilità individuati dall'impresa, inclusi, se del caso, obiettivi quantitativi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e il 2050, una descrizione dei progressi da essa realizzati nel conseguimento degli stessi e una dichiarazione che attesti se gli obiettivi dell'impresa relativi ai fattori ambientali sono basati su prove scientifiche conclusive;
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una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e delle loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo o dell'accesso di tali organi alle suddette competenze capacità;
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una descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;
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informazioni sull'esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità e che sono destinati ai membri degli organi di amministrazione e controllo;
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una descrizione:
- delle procedure di dovuta diligenza applicate dall'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e, ove applicabile, in linea con gli obblighi dell'Unione europea che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza,
- dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività dell'impresa e alla sua catena del valore, compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti, e degli altri impatti negativi che l'impresa è tenuta a identificare in virtù di altri obblighi dell'Unione europea che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza,
- di eventuali azioni intraprese dall'impresa per prevenire o attenuare impatti negativi, effettivi o potenziali, o per porvi rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni;
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una descrizione dei principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità, compresa una descrizione delle principali dipendenze dell'impresa da tali questioni, e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall'impresa;
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indicatori pertinenti per la comunicazione delle informazioni.
Il ruolo del commercialista
La predisposizione di un reporting di sostenibilità è un iter che richiede l’identificazione di obiettivi, rischi, strategie, piani di sviluppo e di attività al fine di arrivare nel medio-lungo periodo ad un vero e proprio cambiamento culturale. Ormai le aziende non possono più limitarsi a conformarsi alle richieste delle normative in vigore e non incorrere quindi in possibili sanzioni, ma devono rispondere alle esigenze di un mercato sempre più esigente e consapevole e quindi, dovranno considerare il reporting di sostenibilità, uno strumento per evidenziare nel dettaglio le proprie politiche verso obiettivi che cercano compatibilità fra la massimizzazione dei profitti e una crescita sostenibile nel lungo periodo per l’ambiente, le persone e le future generazioni.
In questo scenario, i ruoli dei diversi attori del governo societario sono sempre più complessi e sfidanti e richiedono una sempre maggiore preparazione e consapevolezza. Le aziende dovranno iniziare a definire i ruoli e le responsabilità dei suoi organi di governo e di direzione aziendale anche in relazione ai temi di sostenibilità. Tutta la struttura organizzativa aziendale, dagli organi di amministrazione, di gestione e di controllo sino ai livelli esecutivi e operativi, dovranno sempre più essere focalizzati su un obiettivo comune di sviluppo sostenibile.
Emerge di rilevante importanza anche il ruolo del commercialista il cui contributo può divenire rilevante in diversi ambiti tra i quali:
- governance, indirizzo strategico e modello di gestione, in quanto dovrà supportare l’impresa nell’implementazione di nuovi modelli di governance e nella definizione di linee strategiche e gestionali coerenti con i valori aziendali, che mettano in evidenza anche le componenti socio-ambientali e gli asset intangibili dell’impresa, ponendo attenzione alle legittime aspettative degli stakeholder attraverso il loro progressivo coinvolgimento,
- amministrazione, finanza e controllo, in quanto potrà favorire l’introduzione di strumenti di controllo di gestione, di controllo interno e di mitigazione dei rischi operativi e non, volti al monitoraggio e alla gestione del capitale intangibile e degli aspetti socio-ambientali lungo l’intera filiera produttiva,
- rendicontazione e comunicazione, cercando di valorizzare gli elementi innovativi di gestione aziendale contenuti negli strumenti manageriali che caratterizzano l’approccio sostenibile e responsabile al business, supportando l’integrazione di tali strumenti nella strategia di comunicazione e di reporting aziendale.
I Dottori Commercialisti devono guidare quindi le imprese per cogliere l’opportunità di estrarre e generare valore dalle nuove responsabilità degli aspetti ESG, verso una nuova cultura della gestione di impresa, orientata ad una visione strategica di lungo termine.
L’intervento del commercialista è rilevante altresì nella sua veste di membro del Collegio sindacale. Nelle stesse “norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate” redatto dal CNDCEC, è previsto che “il collegio verifica se lo SCIGR è stato opportunamente integrato con la gestione dei rischi ESG ovvero quei rischi che possono pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità e che possono richiedere trasformazioni dei modelli di business”.
Con specifico riferimento alla struttura ESG, il collegio dovrà considerare:
- l’effettivo inserimento di figure e funzioni adibite al perseguimento dello sviluppo e delle strategie ESG;
- la tempestività di aggiornamento e la completezza dello stesso;
- la capacità del management di rispondere alla evoluzione del contesto;
- le necessarie caratteristiche e competenze degli attori coinvolti al fine di guidare al meglio il cambiamento e il piano strategico ad esso collegato.
Nel caso durante la funzione di vigilanza dovessero essere evidenziati significativi rischi di inadeguatezza degli assetti organizzativi, il Collegio sindacale dovrà richiedere agli amministratori, l’adozione di un piano di azioni correttive e dovrà monitorarne la realizzazione nel corso dell’incarico.
Tuttavia, l’aspetto che riguarda principalmente i commercialisti, è inerente alla loro funzione di revisore e/o “attestatore”, infatti, ogni report di sostenibilità dovrà essere sottoposto alla verifica dei soggetti incaricati alla revisione legale, con conseguente assunzione di responsabilità da parte del revisore stesso sulla conformità delle informazioni rese dall’impresa in materia.
Obbligo di attestazione
L’attestazione si sostanzia in una relazione predisposta dal soggetto incaricato le cui conclusioni si basano su un processo finalizzato ad acquisire un livello di c.d. sicurezza limitata e che dovrà essere redatta in osservanza dei principi di attestazione che verranno adottati dalla Commissione Europea entro il 1° ottobre 2026.
Con il regolamento n. 2023/2772, la Commissione Europea ha stabilito i criteri per la redazione del rendiconto di sostenibilità. In particolare, gli ESRS specificano le informazioni che un'impresa deve comunicare in merito ai suoi impatti, rischi e opportunità sostanziali in relazione alle questioni di sostenibilità ambientale, sociale e di governance. Le informazioni comunicate conformemente agli ESRS consentono ai fruitori della dichiarazione sulla sostenibilità di comprendere gli impatti rilevanti dell'impresa sulle persone e sull'ambiente e gli effetti rilevanti delle questioni di sostenibilità sullo sviluppo, sui risultati e sulla situazione dell'impresa.
All'art. 8 del D.Lgs. n. 125/2024 è previsto che il revisore della rendicontazione di sostenibilità abilitato ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010, appositamente incaricato, deve esprimere con la relazione di cui all'art. 14-bis, D.Lgs. n. 39/2010, le proprie conclusioni circa la conformità della rendicontazione:
- alle norme del decreto che ne disciplinano i criteri di redazione,
- all'obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità di cui agli articoli 3, comma 10, e 4, comma 9,
- all'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'art. 8 del regolamento (UE) n. 2020/852.
Con determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. RR 13 del 30 gennaio 2025 è stato adottato il Principio di Attestazione della Rendicontazione di Sostenibilità - Standard on Sustainability Assurance Engagement - SSAE (Italia) riguardante le responsabilità del soggetto incaricato della attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità, ai sensi dell’articolo 11, comma 2-bis, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125.
Tale principio entra in vigore per gli incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità relativi ai periodi amministrativi che iniziano in data 1° gennaio 2024 o successivamente.
Il principio di attestazione quindi, tratta delle responsabilità del revisore della rendicontazione di sostenibilità o della società di revisione legale incaricati relativamente all’espressione delle conclusioni, basate su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato, circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità:
- a quanto richiesto dalle norme del decreto che ne disciplinano i criteri di redazione;
- all’osservanza degli obblighi di informativa previsti dall’art. 8 del Regolamento (UE) n. 2020/852 (regolamento Tassonomia).
Nel principio in esame, viene espressamente indicato che il revisore della rendicontazione di sostenibilità deve applicare le regole contenute nel principio internazionale ISAE 3000R e più precisamente, nell’applicare la regola di cui al paragrafo 69 dell’ISAE 3000R, stabilisce che la relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità da emettere all’esito dello svolgimento dell’incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato deve essere in forma scritta e deve contenere gli elementi che di seguito vengono rappresentati.
Titolo
Il titolo della relazione di attestazione deve riportare il riferimento all’art. 14-bis del D.Lgs. n. 39/2010 ai sensi del quale viene emessa la relazione.
Destinatari
I destinatari sono rappresentati dai soggetti che hanno conferito l’incarico ai sensi dell’art. 8 del Decreto, vale a dire gli azionisti/soci dell’impresa.
Conclusioni del revisore della rendicontazione di sostenibilità
La prima sezione della relazione deve includere le conclusioni del revisore della rendicontazione di sostenibilità e deve essere intitolata “Conclusioni”.
La sezione “Conclusioni” della relazione deve inoltre:
- identificare i riferimenti normativi in base ai quali è stato conferito l’incarico al revisore della rendicontazione di sostenibilità;
- identificare l’impresa la cui rendicontazione di sostenibilità è oggetto di esame limitato (“limited assurance engagement”);
- indicare che la rendicontazione di sostenibilità è stata oggetto di esame limitato (“limited assurance engagement”);
- specificare la data di riferimento della rendicontazione di sostenibilità;
- identificare i riferimenti normativi in base ai quali è stata predisposta la rendicontazione di sostenibilità.
Nell’esprimere le conclusioni senza modifica, il revisore della rendicontazione di sostenibilità deve indicare che, sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti alla sua attenzione elementi che gli facciano ritenere che:
- la rendicontazione di sostenibilità non sia stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle norme del Decreto che ne disciplinano i criteri di redazione. Tali norme sono rappresentate dagli standard di rendicontazione adottati dalla Commissione Europea ai sensi della direttiva (UE) 2013/34/UE (“ESRS”);
- le informazioni previste dal quadro di riferimento per la Tassonomia non siano state redatte, in tutti gli aspetti significativi, in conformità all’art. 8 del regolamento (UE) n. 852 del 18 giugno 2020.
Immediatamente dopo la sezione “Conclusioni” la relazione di attestazione deve includere una sezione dal titolo “Elementi alla base delle conclusioni” che indica che l’esame limitato è stato svolto in conformità al Principio di Attestazione della Rendicontazione di Sostenibilità - SSAE (Italia).
Chi può attestare la rendicontazione di sostenibilità?
Il D.Lgs. n. 125/2024 individua la nuova figura del revisore della rendicontazione di sostenibilità ossia il revisore legale abilitato anche allo svolgimento dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità in conformità alle disposizioni dello stesso decreto ovvero il revisore legale abilitato anche allo svolgimento dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità in un altro Stato membro UE in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva n. 2006/43/CE, il quale:
- deve possedere l’abilitazione ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010;
- deve essere appositamente incaricato;
- può essere lo stesso revisore legale incaricato della revisione legale del bilancio o un diverso revisore legale;
- può essere una società di revisione legale abilitata ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che può acquisire l'incarico a condizione che la relazione sia firmata da un revisore della rendicontazione di sostenibilità. La società di revisione legale può essere la stessa società di revisione legale incaricata della revisione legale del bilancio o una diversa società di revisione legale.
L'esercizio della revisione legale e lo svolgimento degli incarichi finalizzati all’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità sono riservati dunque ai soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali dei conti.
I revisori della sostenibilità e dalle società di revisione incaricati all'attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità sono obbligati, al pari dei revisori legali:
- a rispettare i principi di deontologia professionale elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'Economia e delle finanze e alla CONSOB e adottati dal MEF, sentita la CONSOB;
- a rispettare i principi di riservatezza e segreto professionale. A tale proposito la norma stabilisce che il revisore della sostenibilità incaricato dell'attestazione di conformità sulla rendicontazione predisposta dalle società e il revisore legale incaricato della revisione legale del bilancio delle società, ove diversi, possono scambiarsi ogni informazione necessaria allo svolgimento dei rispettivi incarichi, anche in deroga a quanto previsto in riferimento all’obbligo di riservatezza. Restano ferme le responsabilità derivanti dallo svolgimento dei rispettivi incarichi, escludendo la possibilità di fondare le proprie conclusioni sul lavoro svolto dal soggetto che fornisce le informazioni. Tale disposizione si applica anche con riferimento agli incarichi di revisione legale e di attestazione a livello consolidato;
- a rispettare il principio dell’indipendenza: i revisori devono essere indipendenti dalla società sottoposta a revisione e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale. A tal fine, al pari del revisore legale, prima di accettare o proseguire un incarico di revisione legale, deve valutare e documentare:
- il possesso dei requisiti di indipendenza e obiettività;
- l'eventuale presenza di rischi per la sua indipendenza e, nel caso, se siano state adottate idonee misure per mitigarli;
- la disponibilità di personale professionale competente, tempo e risorse necessari per svolgere in modo adeguato l'incarico di revisione;
- nel caso di società di revisione legale, l'abilitazione del responsabile dell'incarico all'esercizio della revisione legale ai sensi del presente decreto.
Ove l'attività di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità sia effettuata da una società di revisione legale, la stessa designa almeno un responsabile della sostenibilità, che può essere anche il responsabile dell'incarico di revisione. Al responsabile della sostenibilità sono assegnate risorse sufficienti e personale dotato delle competenze e delle capacità necessarie per espletare in modo opportuno le loro funzioni.
I revisori abilitati al rilascio all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità devono acquisire almeno 25 crediti formativi ogni anno solare, di cui almeno 10 caratterizzanti la revisione legale dei conti e almeno 10 caratterizzanti la sostenibilità.
I revisori della sostenibilità e le società di revisione che svolgono incarichi di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità sono soggetti a controllo della qualità sulla base di un'analisi del rischio e almeno ogni sei anni. I controlli della qualità sono appropriati e proporzionati alla portata e alla complessità dell'attività svolta dal revisore della sostenibilità o dalla società di revisione legale oggetto di controllo.
Con determina della Ragioneria Generale dello Stato del 30 gennaio 2025 elaborate da CNDCEC, Assirevi e INRL, unitamente a MEF e CONSOB, prot. n. RR 12 è stato adottato il “Principio in materia di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale, nonché di indipendenza e obiettività del soggetto incaricato della attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità”, elaborato ai sensi dell’art. 10, comma 13-ter, D.Lgs. n. 39 del 2010 e dell’art. 18, comma 8, del D.Lgs. n. 125 del 2024, denominato “Principio Italiano di Etica e Indipendenza per l’attestazione della rendicontazione di sostenibilità”.
Qual è lo strumento al quale un Dottore Commercialista può affidarsi?
All’interno degli ambiti entro i quali il ruolo del commercialista può diventare rilevante, abbiamo evidenziato quello ESG, ambito entro il quale i Dottori Commercialisti devono guidare le imprese per cogliere l’opportunità di estrarre e generare valore dalle nuove responsabilità degli aspetti ESG.
La soluzione ottimale sarebbe quella di poter contare su uno strumento che aggiunga valore al suo lavoro che permetta di soddisfare qualunque bisogno informativo in ambito fiscale, contabile e di bilancio, societario, giuslavoristico e previdenziale.
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