DIGITALIZZAZIONE APPALTI
Legale10 marzo, 2023

P.A.: la digitalizzazione del Nuovo Codice Appalti

La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, si sa, è un obiettivo che il legislatore italiano, di pari passo con quello europeo, sta perseguendo sotto molteplici aspetti. Lo stesso Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) intende inserire l'Italia nel gruppo di testa in Europa entro il 2026 perseguendo cinque ambiziosi obiettivi:

 -diffondere l’identità digitale, assicurando che venga utilizzata dal 70% della popolazione;

 -colmare il gap di competenze digitali, con almeno il 70% della popolazione che sia digitalmente abile;

 -portare circa il 75% delle pubbliche amministrazioni italiane a utilizzare servizi in cloud;

 -raggiungere almeno l’80% dei servizi pubblici essenziali erogati online;

 -raggiungere, in collaborazione con il Mise, il 100% delle famiglie e delle imprese italiane con reti a banda ultra-larga.

Naturalmente, anche la gestione degli affidamenti di contratti di lavori, servizi e forniture fa parte di uno di quei procedimenti sui quali il legislatore ha concentrato grande attenzione al fine di rendere il sistema sempre più snello, agile e digitalizzato.

A livello europeo, a far data dal 25 ottobre 2023, tutte le informazioni relative agli affidamenti devono essere veicolate attraverso formulari digitali. Il regolamento UE 2019/1780, che abroga e sostituisce il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986, prevede i seguenti modelli di formulari:

 1) «Programmazione»;

 2) «Gara»;

 3) «Preavviso di aggiudicazione diretta»;

 4) «Risultati»;

 5) «Modifica dell’appalto»;

 6) «Rettifica».

Si tratta di modelli di formulari che tengono conto dei sistemi software in cui saranno utilizzati. Figurano tra questi i sistemi di scambio di dati, le interfacce utente che convalidano gli inserimenti manuali e i siti informativi che pubblicano le informazioni contenute in avvisi e bandi. Tutti adempimenti che possono essere gestititi in maniera (più) facile e veloce con One PA, la soluzione digitale Wolters Kluwer pensata per chi lavora nella Pubblica Amministrazione, con gli aggiornamenti, gli approfondimenti, gli strumenti operativi per lavorare con sicurezza e prendere sempre la giusta decisione.

La legge delega

Nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2022, n. 146 è stata pubblicata la Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante “Delega al Governo in materia di contratti pubblici”, vigente dal 9 luglio 2022, che fissa i principi e i criteri direttivi sulla base dei quali devono essere adottate le nuove disposizioni in materia di contratti pubblici, mettendo in particolare evidenza la necessità di rispettare gli obiettivi delle direttive europee, mantenendo livelli di regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle stesse direttive.

Sulla base di questa legge, è stata resa nota la bozza del nuovo codice dei contratti, che andrà a sostituire il D.lgs. 50/2016.

Che cosa stabilisce il nuovo Codice in tema di digitalizzazione

Tra gli aspetti maggiormente innovativi, la commissione di lavoro sul nuovo codice, ha voluto dedicare una parte specifica (Parte II) alla “digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti”, inserita nel libro I intitolato “Dei principi, della digitalizzazione, della programmazione e della progettazione”.

Gli articoli dal 19 al 36 della bozza del Codice, a differenza di quanto accade con l’attuale versione del D.lgs. 50/2016, raggruppano tutte le disposizioni dedicate alla digitalizzazione di tutte le fasi della commessa pubblica.

Principi rilevanti in materia di digitalizzazione del rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini

L’art. 19 contiene il richiamo ad alcuni dei principi maggiormente rilevanti in materia di digitalizzazione del rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini, ovvero la necessità che le pubbliche amministrazioni debbano garantire i diritti di cittadinanza digitale operando secondo principi di neutralità tecnologica e di trasparenza. Il comma 2 della disposizione richiama altresì il principio dell’unicità dell’invio (once only), secondo il quale le stazioni appaltanti non richiedono agli operatori economici dati o informazioni che sono già nella loro disponibilità oppure che possono essere acquisiti tramite accesso a banche dati di altre pubbliche amministrazioni.

Il comma 7 dell’art. 19 prevede inoltre la possibilità che le stazioni appaltanti possano utilizzare procedure automatizzate nella valutazione delle offerte ai sensi del successivo articolo 30, secondo soluzioni tecnologiche facilmente conoscibili e comprensibili e soprattutto non discriminatorie.

Nell’ambito di queste soluzioni, le stazioni appaltanti:

 -assicurano la disponibilità del codice sorgente, della relativa documentazione, nonché di ogni altro elemento utile a comprenderne le logiche di funzionamento;

 -introducono negli atti di indizione delle gare clausole volte ad assicurare le prestazioni di assistenza e manutenzione necessarie alla correzione degli errori e degli effetti indesiderati derivanti dall’automazione.

Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici

L’art. 21, rubricato “Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici”, prevede che ciascuna fase che caratterizza la commessa pubblica, la programmazione, la progettazione, la pubblicazione, l’affidamento e l’esecuzione debba essere gestita attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili, nel rispetto del D.lgs. 82/2005 (CAD). Come indicato nella relazione illustrativa del nuovo Codice, l’idea di fondo è che tutte le attività devono essere conoscibili e riconducibili a un numero identificativo iniziale assegnato alla singola procedura, avviata con il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di gara (CIG).

Creazione di un ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale

L’art. 22 della nuova bozza si riferisce invece alla creazione di un ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement), costituito dalle piattaforme e dai servizi digitali infrastrutturali abilitanti per la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici, come ad esempio l’anagrafe delle persone fisiche e giuridiche, il registro delle imprese, l’indice delle pubbliche amministrazioni, il sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici, etc.

Banca dati nazionale dei contratti pubblici

Il successivo art. 23, dedicato alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici evidenzia la centralità dell’infrastruttura tecnologica istituita presso l’ANAC. L’obiettivo del legislatore è quello di creare un “Portale Unico per gli appalti”, valorizzando il patrimonio infrastrutturale e di dati già in possesso dell’Autorità. La banca dati nazionale dei contratti pubblici interopera con le piattaforme digitali di e-procurement utilizzate dalle stazioni appaltanti per la digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, anche mediante l’attuazione delle disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780.

Fascicolo virtuale dell’operatore economico

L’art. 24, disciplina il Fascicolo virtuale dell’operatore economico, in sostituzione del sistema AVCpass, che recentemente è stato introdotto dall’ANAC anche per la gestione delle gare in corso. Il nuovo FVOE - una delle più importanti modifiche introdotte nella gestione delle commesse pubbliche in vigenza del D.lgs. 50/2016 - permette alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici ed agli operatori economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico. Accedendo al fascicolo, l’operatore economico ha possibilità di creare un repository dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici: i documenti presenti nel FVOE possono concorrere alla partecipazione a più procedure di affidamento, la cui validità temporale è stabilita convenzionalmente in 120 giorni, ove non diversamente indicato.

Piattaforme di approvvigionamento digitale

L’art. 25 della bozza del nuovo Codice, rubricato “Piattaforme di approvvigionamento digitale”, disciplina le piattaforme digitali di e-procurement che costituiscono l’insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti per svolgere una o più fasi delle procedure di gara e per assicurare la piena digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici.

Unico collettore nazionale/eSender

Ai sensi del successivo art. 27, la banca dati nazionale dei contratti pubblici è individuata come unico collettore nazionale/eSender che convoglia verso il sistema SIMAP/TED la pubblicità dei bandi e degli avvisi relativi a procedure sopra soglia per realizzare la pubblicità legale in ambito europeo.

Principi da rispettare in caso di utilizzo di procedure automatizzate

Il successivo art. 30 prevede i principi da rispettare in caso di utilizzo di procedure automatizzate, riguardanti l’utilizzo di soluzioni di intelligenza artificiale ma anche quelli enunciati dai giudici amministrativi, secondo cui le stazioni appaltanti, in sede di acquisto o sviluppo delle soluzioni tecnologiche, si assicurano la disponibilità del codice sorgente e di ogni altro elemento utile a comprenderne le logiche di funzionamento. Ogni pubblica amministrazione deve quindi adottare le adeguate misure tecniche e organizzative tese a garantire che siano rettificati i fattori che comportano inesattezze.

Il contributo è curato dall’avvocato Marco Porcu con la revisione del team Digital Marketing Wolters Kluwer Italia.
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