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Fisco, Contabilità e Paghe28 settembre, 2021

Aprire start up innovative e gestire la tassazione dell’economia digitale

Il contributo di seguito è scritto da Leonardo Serra, avvocato del foro di Savona e autrice di numerosi contributi pubblicati su Altalex.com, il portale Wolters Kluwer dedicato all'informazione quotidiana per i professionisti del diritto.

Per costituire una start-up innovativa è necessario fare riferimento alla disciplina contenuta nel D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito dalla Legge 17.12.2012 n. 221.

Si tratta di società di capitali (s.r.l., s.r.l.s., s.p.a., s.a.p.a., cooperative) aventi come oggetto sociale lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi di alto valore tecnologico.

Requisiti

La società deve essere nuova o costituita da non più di 5 anni ed avere residenza in Italia o in uno Stato UE o in uno Stato aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo (con sede produttiva o filiale in Italia). Il valore della produzione annua, a partire dal secondo anno, non deve superare i 5 milioni di euro e la società non deve distribuire o aver distribuito utili. È altresì necessario che essa non sia stata costituita per effetto di operazioni di fusione, scissione, cessione di azienda o ramo d’azienda.

La start-up è innovativa se rispetta perlomeno uno delle seguenti requisiti:

  • sostiene spese per ricerca e sviluppo pari ad almeno il 15% del maggiore valore fra costo e valore della produzione;
  • impiega personale altamente qualificato (1/3 di dottori di ricerca, dottorandi, ricercatori o 2/3 con laurea magistrale);
  • è titolare o depositaria o licenziataria di un brevetto (invenzione industriale, biotecnologica, topografia di prodotto a semiconduttori o nuova varietà vegetale) oppure è titolare di un software (programma per elaboratore registrato).

Iscrizione

Le Camere di commercio hanno istituito una sezione speciale del Registro delle imprese a cui le start-up vanno iscritte per godere delle agevolazioni ad esse riservate.

È necessario che il legale rappresentante produca un’autocertificazione in merito al possesso dei requisiti. La società, costituita con atto pubblico, è iscritta a seguito della compilazione di una domanda in formato elettronico da comunicarsi telematicamente tramite Comunicazione Unica e contenente le seguenti informazioni:

  • data, luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
  • sede principale e eventuali sedi periferiche;
  • oggetto sociale;
  • descrizione dell’attività e delle spese in ricerca e sviluppo;
  • elenco dei soci con trasparenza rispetto a fiduciarie e holding se non iscritte con autocertificazione di veridicità;
  • elenco delle società partecipate;
  • indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale;
  • indicazione dell’esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali, professionali, università e centri di ricerca;
  • ultimo bilancio depositato;
  • elenco dei diritti di privativa industriale;

Le informazioni sono inserite nella piattaforma startup.registroimprese.it e vanno aggiornate o confermate al momento del deposito della dichiarazione di permanenza dei requisiti che il legale rappresentante è tenuto ad attestare (dichiarazione depositata entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, fatto salvo quanto previsto dall’art. 2354, comma 2 c.c.).

L’omesso deposito della dichiarazione determina la cancellazione della start-up dalla sezione speciale con iscrizione nella sezione ordinaria.

Costituzione digitale

Il Decreto MISE del 17.02.2016 ha introdotto la possibilità di redigere l’atto costitutivo e lo statuto mediante un modello standard tipizzato sottoscritto con firma digitale (art. 24 CAD). Il servizio è riservato solo al caso di costituzione di start-up nella forma della s.r.l.. Lo strumento è stato sospeso per effetto della sentenza del Consiglio di Stato n. 2643 del 29.03.21 che ha affermato l’illegittimità della costituzione di start-up on line senza l’intervento del notaio.

Digital tax

Con la Legge 30.12.2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019) è stata introdotta l’imposta sui servizi digitali rivolta ai soggetti esercenti attività d'impresa. Sono soggetti passivi: le società, gli enti commerciali e non (relativamente all’attività commerciale), le persone fisiche che esercitano attività d’impresa.

L’imposta scatta quando le imprese realizzano un ammontare di: a) ricavi non inferiori a € 750.000.000; b) ricavi derivanti da servizi digitali non inferiori a € 5.500.000. Le soglie vanno superate congiuntamente nell’anno solare antecedente a quello di applicazione dell’imposta.

L’imposta si applica ai ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi di:

  • veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità;
  • fornitura di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di entrare in contatto ed interagire, anche al fine di facilitare la distribuzione di beni o servizi;
  • trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.

Essa si ottiene applicando l'aliquota del 3% all'ammontare dei ricavi realizzati nel corso dell'anno.

I soggetti passivi sono tenuti a:

  • versare l’imposta entro il 16 maggio dell'anno successivo a quello di realizzo dei ricavi;
  • presentare la dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili entro il 30 giugno dello stesso anno;

è necessario che sia tenuta un'apposita contabilità tramite un prospetto analitico delle informazioni sui ricavi e sugli elementi quantitativi utilizzati per calcolare l’imposta ed una nota esplicativa.

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