Il decreto Sostegni (D.L. 22 marzo 2021, n. 41)
affronta il tema dei licenziamenti prevedendo un’importante novità.
Fino al prossimo 30 giugno il blocco dei licenziamenti resta
generalizzato e riguarda tutti i datori di lavoro.
Diversamente, a partire dal 1° luglio e fino al 31 ottobre
2021, il divieto rimarrà solo per i settori destinatari dell’assegno ordinario e
della cassa in deroga.
Tra i destinatari di questo secondo blocco rientrano le aziende con un numero ristretto di dipendenti e che appartengono a settori quali i pubblici esercizi, il commercio, il turismo, le agenzie di viaggio, lo spettacolo, ed i servizi, in generale, che da questa pandemia sono state particolarmente colpite.
La proroga del divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in essere dal 17 marzo 2020, è stata “allungata” dal decreto Sostegni.
La fine del divieto non viene prevista nello stesso giorno per tutti i datori di lavoro ma viene diversificata, secondo un criterio nuovo, a seconda dell’ammortizzatore sociale di riferimento.
Il decreto Sostegni, all’art. 8, commi 9, 10 e 11 afferma che, fino al prossimo 30 giugno, per tutti i datori di lavoro restano precluse le procedure collettive di riduzione di personale: resta, al contempo, “bloccato” il tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 7 della legge n. 604/1966 che si svolge per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo innanzi alla commissione provinciale di conciliazione istituita presso ogni Ispettorato territoriale del Lavoro.
Per approfondire le novità del decreto sostegni sul fronte dei licenziamenti, One LAVORO ti regala una guida, intitolata BLOCCO LICENZIAMENTI: LE NOVITÀ DEL DECRETO SOSTEGNI che analizza:
- Licenziamenti: deroghe e blocco differenziato
- Datori di lavoro interessati
- Licenziamenti non compresi nel blocco
- Decreto Sostegni - Proroga del divieto di licenziamento con doppio termine
- COVID19 - Licenziamento per superamento del periodo di comporto e
- Licenziamento per giustificato motivo oggettivo