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Compliance28 settembre, 2021

Segnaletica di sicurezza sul lavoro: quali normative la regolano?

Comunicare correttamente la sicurezza sul lavoro è un valore importante in un'organizzazione per la sua corretta applicazione e la cartellonistica di sicurezza, di solito situata all’ingresso di una sede aziendale, è ciò che si vede sin dal primo accesso. Se la segnaletica di sicurezza è corretta, comprensibile e curata in un’azienda, significa che anche l’approccio alla salute e sicurezza dei lavoratori e alla eventuale gestione di un’emergenza sarà molto probabilmente corretto. Questo è ancor più cruciale oggi (ed è destinato ad esserlo anche in futuro), visto il nuovo contesto legato all’emergenza sanitaria causata dal COVID-19.

In molti casi, però, si nota che i cartelli di sicurezza siano trascurati, persino quelli basilari che dovrebbero indicare l’uscita di sicurezza in un ambiente di lavoro. Tuttavia, la segnaletica di sicurezza è un argomento fondamentale nei sistemi di gestione della sicurezza aziendale.

Quale normativa deve rispettare la segnaletica di sicurezza?

Non vi è dubbio che uno degli aspetti sui quali il TUSL (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro, Dlgs 81/08) ha segnato maggior progresso sia la normativa che regola la segnaletica di sicurezza ed emergenza.

Riprendendo quanto già presente – in misura minore – in provvedimenti previgenti, il TUSL dedica infatti alla segnaletica un'apposita serie di precise disposizioni, contenute nel Titolo V (artt. 161-164).

Citando l'art. 161, si dispone che:

1.Il presente titolo stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro.

2.Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla segnaletica impiegata per regolare il traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo.

2-bis.Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto dei Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, è emanato il regolamento per l’individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare.

Come si vede, la segnaletica di sicurezza sul lavoro è tenuta separata dalla segnaletica impiegata per regolare il traffico, inteso in relazione a qualsiasi mezzo di trasporto.

Inoltre, la segnaletica relativa alla sicurezza sul lavoro in uso all'interno delle aziende e negli altri luoghi in cui l'azienda espleta la propria attività si distingue da quella utilizzata nei cantieri o nei cantieri stradali, che prevede la contemporanea presenza dei segnali previsti dal Codice della Strada e/o dalle altre norme ivi applicabili.

Fondamentali, in tal senso le definizioni contenute nell'art. 162, da cui si evince che le due categorie di segnali – anche quando coesistono – non devono mai essere confuse tra di loro.

Quando è obbligatorio per il datore di lavoro utilizzare la segnaletica di sicurezza?

L'art. 163 detta gli obblighi del datore di lavoro.

1.Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all'articolo 28, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXII.

2.Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da XXIV a XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica.

3.Il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unità produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell'allegato XXVIII.

Non possiamo in questo caso entrare nel merito di quanto previsto dagli allegati citati nell'art. 163, alla cui attenta consultazione rimandiamo, pertanto, il lettore. Attenzione in particolare alle prescrizioni dell'Allegato XXVIII in relazione al contemporaneo utilizzo della segnaletica stradale, ferroviaria, fluviale, marittima o aerea, demandato – come visto – al datore di lavoro «se del caso», vale a dire ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno. Gli allegati citati contengono la grafica dei segnali da utilizzare.

Dopo il TUSL, i nuovi standard internazionali e la norma tecnica UNI EN ISO 7010:2012 e la nuova segnaletica di sicurezza

Tali disposizioni devono essere però confrontate con quanto intervenuto successivamente all'emanazione del TUSL.

In data 18 ottobre 2012, è stata infatti emessa la norma tecnica UNI EN ISO 7010: 2012, che recepisce le indicazioni contenute a livello internazionale della norma ISO 7010.

Tali normative – che, in quanto norme tecniche, assumono forza di legge in quanto espressamente richiamate da norma giuridica – non vietano l'utilizzo della segnaletica descritta. Non vi è dunque obbligo di modificare la segnaletica adottata in virtù delle citate disposizioni del TUSL. Nondimeno, la nuova segnaletica utilizzata dovrà essere conforme anche alla norma UNI EN ISO 7010: 2012.

La UNI EN ISO 7010:2020

La UNI EN ISO 7010:2020, entrata in vigore il 12 giugno 2020, prescrive i segnali di sicurezza per la prevenzione degli infortuni, la protezione dal fuoco, l’informazione sui pericoli alla salute e per le evacuazioni di emergenza. In sostituzione della UNI EN ISO 7010:2017, adotta lo standard ISO 7010:2019 e si applica in tutti i siti in cui è necessario monitorare la sicurezza delle persone, dunque le aziende e le organizzazioni. Richiamando quanto enunciato, non si applica ai segnali utilizzati nel traffico ferroviario, marittimo e aereo e, in generale, a quei settori soggetti a una differente regolamentazione. La norma definisce gli originali segnali di sicurezza, che possono essere ridotti o ingranditi per esigenze di riproduzione e applicazione nei luoghi preposti.

Dove va posizionata la segnaletica di sicurezza?

I cartelli posizionati in modo corretti devono essere visibili e ben illuminati. Devono, inoltre, tener conto di eventuali ostacoli, dell’angolo di visuale, dell’ingresso in una zona di rischio generico o specifico.

La segnaletica di sicurezza ed emergenza nel 2021

Tutto quanto detto sino ad ora regola anche la cartellonistica necessaria alla prevenzione del contagio da COVID-19. Appositi segnali sono comparsi in luoghi ove prima non comparivano, a indicare i comportamenti da adottare (su tutti, l'obbligo della mascherina, di igienizzarsi correttamente le mani, di mantenere le distanze di sicurezza). Se ciò è vero in luoghi «inediti», a maggior ragione è vero nelle aziende, laddove le odierne esigenze correlate alla pandemia dovranno essere coordinate al meglio con l'utilizzo generale e ordinario della segnaletica di sicurezza.

Questo contributo è curato da Roberto Codebò avvocato specializzato in materia di salute e sicurezza dei lavoratori
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