Le cause legate alle istanze di separazione e divorzio sono tra le fattispecie più articolate e complesse della professione legale. Esse richiedono specializzazione e una conoscenza approfondita delle ultime pronunce, proprio perché la materia deve mettere in relazione i principi giuridici con la realtà specifica dei singoli casi. La disciplina, inoltre, ha subito imponenti revisioni accompagnando – e talvolta anticipando – l’evoluzione sociale in un tempo relativamente breve, se si considera che dalla dichiarazione di incostituzionalità del “delitto di adulterio” ai casi più recenti di celebrità dello spettacolo finite in tribunale a causa di “chat” e “whatsapp” è passato, in fondo, poco più di mezzo secolo.
Per comprendere in che modo oggi la tecnologia può mettersi al servizio del diritto di famiglia è necessario fare un passo indietro.
Evoluzione dell’infedeltà: dal “delitto di adulterio” alle prove civilistiche
Correvano gli anni 1968 e 1969 quando la Consulta dichiarava l’incostituzionalità, rispettivamente, dei commi I e II (“La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno. Con la stessa pena è punito il correo dell'adultera”), e III e IV (“La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina. Il delitto è punibile a querela del marito”), dell’articolo 559 c.p., che disciplinava il delitto di “Adulterio”. Dagli anni della rivoluzione studentesca non è cambiato solo l’inquadramento penalistico della “scappatella”, ma anche le conseguenze civilistiche che, con l’evoluzione sociale sempre più progressista, si sono attenuate, fino talvolta a “giustificare” le corna. Il principio ermeneutico consolidato è ormai questo: non c’è addebito per infedeltà se il rapporto era già irrimediabilmente compromesso. Ergo, sì all’amante (senza effetti giuridici) se la relazione col coniuge era già logora. Chi richiede l’addebito della separazione per comportamento infedele del coniuge è onerato dal fornire prova dell’infedeltà e dell’efficacia determinante di tale atteggiamento sulla stabilità della convivenza, mentre l’altro coniuge (il fedifrago, o presunto tale) è onerato dal provare l’anteriorità della crisi matrimoniale e, pertanto, a dimostrare che non sia stato il tradimento a originare tale crisi (Cassazione, n. 1130/2022).
La Suprema Corte (le principali sentenze sono consultabili qui, insieme alla normativa, alla giurisprudenza commentata e a numerosi altri approfondimenti e aggiornamenti) sembra aver aderito alla tesi difensiva che giustifica gli addebiti a carico di chi aveva rifiutato i rapporti sessuali col consorte, e incasellando la relazione extraconiugale quale effetto e non come causa, con la precisazione che è immune da colpa chi non è più innamorato del coniuge.
“C’era una volta”: conseguenze dell’addebito
Tra i principali effetti dell’addebito vi è la perdita del diritto all’assegno di mantenimento e dei diritti successori, nonché la condanna al pagamento delle spese legali; si mantiene, invece, sia il diritto agli alimenti in caso di bisogno che quello alla pensione di reversibilità. L’addebito non ha alcuna influenza sull’assegnazione della casa coniugale, dal momento che essa viene assunta nell’interesse della prole. Infine, il coniuge a cui non è addebitata la separazione può chiedere il risarcimento dei danni subiti per la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio.
Sexting e privacy: quando l’infedeltà viaggia su WhatsApp e Messenger
Le relazioni epistolari sono trasmigrate dalla carta alle chat e app di dating, ma il tradimento, anche se resta sexting senza approdare nella camera da letto, può far scattare l’addebito della separazione ove comprovato che abbia rappresentato la causa del “the end”. Risulta altresì causa di addebito il comportamento del marito che pubblica (quando risulti visionabile da quisque de populo) una foto con l’amante su WhatsApp e Facebook, continuando a chattare con lei anche in presenza della moglie (Tribunale Ancona, n. 514/2018). Ma attenzione alla privacy: la posta elettronica e le conversazioni presenti sui programmi di messaggistica rientrano nella nozione di corrispondenza e sono tutelate dal principio di segretezza (art. 15 Cost.) e dal reato di sottrazione di corrispondenza (art. 616 c. 1 c.p.): secondo la giurisprudenza, il diritto alla riservatezza tra coniugi risulta “affievolito” quando i devices sono a disposizione di entrambi, fattispecie da distinguere rispetto a quelle in cui il coniuge sottragga lo smartphone o il tablet all’altro. Prendere visione della corrispondenza diretta all’altro coniuge, senza il suo consenso espresso o tacito, è infatti proibito anche tra conviventi (art. 616 c. 1 c.p.).
Giurimetria: numeri e algoritmi a supporto delle tesi difensive
Secondo il report diffuso da un noto portale di dating nel giugno scorso, il tasso di infedeltà in Italia si attesta al 45%, mentre l’ultimo rapporto Istat su matrimoni, unioni civili, separazioni e divorzi, riporta che nel 2020 le separazioni sono state 79.917 (-18,0% rispetto al 2019), di cui l’85,3% consensuali. Numeri e statistiche sono ormai entrati nelle dinamiche procedurali e difensive, in quanto prima di intentare una causa è possibile, e preferibile, conoscerne in anticipo il probabile esito, nonostante quello italiano non sia un ordinamento di common law. I più moderni e visionari strumenti di intelligenza artificiale offrono al professionista del diritto (e alla parte che lo interpella) una risposta “presuntiva”, in virtù di un’analisi “attendibile” condotta per il tramite della giurisprudenza predittiva. L’analisi statistica delle pronunce giurisprudenziali che rientrano nella casistica della fattispecie da gestire consente di affrontare il percorso giudiziario con la consapevolezza dello “stato dell’arte” nello specifico palcoscenico forense dove reciteranno gli ex, diretti dai loro legali, così rendendoli edotti dei trend decisori, e coadiuvandoli nelle strategie processuali.
Di seguito vi mostriamo un esempio di “andamento delle cause”, estrapolato proprio dalla funzionalità Giurimetria di “One LEGALE – Experta Famiglia”.
Questi grafici mostrano l’orientamento tendenziale delle pronunce di Cassazione Civile in materia di Assegno in favore del coniuge, sia nella situazione in cui è il marito a ricorrere sia in cui sia il resistente. Naturalmente la funzionalità Giurimetria offre la possibilità di ribaltare i poli della causa, nonché di selezionare molte altre fattispecie: dall’assegno di mantenimento alla casa coniugale, dalle spese straordinarie per i figli alla quantificazione e revoca dello stesso assegno.
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*Il contributo è in parte curato dall’avvocato e giornalista Laura Biarella, in parte revisionato dal team Digital Marketing Wolters Kluwer Italia.