Tra le ulteriori misure urgenti previste per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), vi è stata l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica ad un’ampia platea di contribuenti.
Il passaggio al nuovo regime è stato concepito però in modo piuttosto graduale, con un periodo di deroga per l’applicazione di eventuali sanzioni e scadenze differenziate a tutela delle realtà più piccole.
Vediamo dunque nel dettaglio quali sono state le principali novità.
L’art. 18, terzo comma, del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica per tre nuove categorie di contribuenti:
- coloro che applicano il regime forfettario, previsto all’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014;
- coloro che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio”, di cui all’articolo 27, primo e secondo comma, del Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111 del 15 luglio 2011;
- le associazioni sportive dilettantistiche (di cui alla Legge n. 398 del 16 dicembre 1991), che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi dall’esercizio di attività commerciali, per un importo non superiore a 65.000 euro.
L'obbligo per queste categorie di contribuenti è entrato in vigore il 1° luglio 2022, tuttavia, per non penalizzare troppo le realtà più piccole (le cosiddette “micro Partite Iva”), ciò vale solo per chi, nell’anno precedente, ha conseguito ricavi o percepito compensi superiori a 25.000 euro.
Per tutti gli altri contribuenti, incluso chi ha aperto la Partita Iva nel 2022, l’obbligo di fatturazione elettronica scatta invece dal 1° gennaio 2024, a prescindere dall’ammontare dei ricavi o dei compensi conseguiti.
La fattura elettronica diventa quindi un ulteriore strumento di lotta all’evasione fiscale, consentendo anche di arginare il frequente, omesso versamento dell’imposta di bollo da 2,00 euro, dovuta su tutte le fatture di importo superiore a 77,74 euro.
Con la fatturazione elettronica il bollo si versa infatti trimestralmente e il corretto assolvimento dell’obbligo è verificato dalla stessa Agenzia delle Entrate che mette a disposizione del contribuente due distinti elenchi:
- un elenco A, contenente i dati di tutte le fatture
- un elenco B, relativo invece a quelle, di importo superiore a 77,74 euro, per le quali non è stata versata l’imposta di bollo.
Al contribuente è dato modo di modificare l’elenco B, sia indicando eventuali fatture non soggette all’imposta di bollo, sia aggiungendo gli estremi identificativi di quelle che invece vi sono soggette ma non compaiono in nessuno dei due elenchi.
Sempre allo scopo di garantire una graduale transizione al nuovo regime di fatturazione, è stato previsto anche un margine di tolleranza in punto di sanzioni, che ha concesso ai contribuenti tre mesi di tempo per mettersi in regola.
L’art. 18, 3° co, D.L. n. 36/2022 citato, precisa infatti che per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022 non sono sanzionabili coloro che, pur obbligati alla fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022, hanno emesso fattura entro il mese successivo a quello in cui è effettuata l’operazione.
Malgrado queste previsioni, l’obbligo di fatturazione elettronica è stato fonte di disappunto tra molti contribuenti, anche solo per la necessità di dover scegliere un gestore cui affidarsi per la compilazione dei documenti.
L’obbligo di fatturazione elettronica ha, tuttavia, un indubbio vantaggio, forse poco noto ai più ma di grande rilievo, ossia la riduzione del termine per eventuali accertamenti da parte del Fisco.
L’articolo 3, Decreto Legge n. 127/2015 prevede infatti che il termine di decadenza per eventuali accertamenti ai fini Iva e redditi (dunque ai sensi degli artt. 57 primo comma del D.P.R. n. 633/1972 e 43 primo comma del D.P.R. n. 600/1973) è ridotto di due anni per i soggetti passivi che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati, relativi ad operazioni di importo superiore a 500,00 euro.
La riduzione dei termini da cinque a tre anni - già operativa in passato per chi documentava, più o meno volontariamente le proprie operazioni contabili tramite fattura elettronica - va dunque a beneficio anche della nuova platea di contribuenti soggetti all’obbligo.
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