Legale30 novembre, 2022

Come stipulare un accordo prematrimoniale a prova di legge in Italia

L’articolo è aggiornato al 2 aprile 2026

Pianificare il futuro economico della propria famiglia richiede strumenti legali chiari e sicuri. Molte coppie si domandano come proteggere i propri beni e prevenire conflitti in caso di separazione. La risposta a questa esigenza passa spesso per la ricerca di un accordo prematrimoniale valido sul territorio italiano.

La riforma civile del 2022 ha detto no ai prenuptial agreement, ossia gli accordi prematrimoniali, tanto in auge in altri Paesi come ad esempio gli Stati Uniti. Questi contratti risultano ancora assenti nel nostro ordinamento giuridico ufficiale. Essi sono stati però oggetto di numerosi disegni di legge presentati negli ultimi anni ai due rami del Parlamento.

Uno tra tutti è il disegno di legge S-1151, comunicato alla presidenza del Senato della Repubblica il 19 marzo 2019. Questo testo proponeva all'articolo uno la revisione e integrazione del codice civile. L'obiettivo era consentire la stipulazione tra i nubendi, tra i coniugi o tra le parti di un'unione civile, di accordi intesi a regolare i rapporti personali e patrimoniali.

Tutto questo doveva avvenire nel rispetto delle norme imperative, dei diritti fondamentali della persona umana, dell’ordine pubblico e del buon costume. Il progetto mirava a gestire la crisi del rapporto e a stabilire i criteri per l’indirizzo della vita familiare e l’educazione dei figli. Nell’assenza di un intervento legislativo organico, la giurisprudenza ha dovuto colmare un vuoto normativo sempre più sentito dalle coppie italiane.

La Corte di Cassazione ha compiuto, tra il 2024 e il 2025, significativi passi in avanti. I giudici supremi hanno aperto nuovi spazi di autonomia negoziale tra coniugi in materia patrimoniale. L’esperienza giudiziale individua attualmente due tipologie di contratti prematrimoniali.

La prima categoria comprende gli accordi dei futuri sposi redatti prima della celebrazione, coi quali intendono regolare alcuni aspetti del matrimonio. La finalità è definire una trattativa preliminare da attuare in sede di eventuale crisi. La seconda categoria include gli accordi stipulati a seguito della celebrazione del matrimonio, quando si presentano delle questioni da definire in fase di separazione oppure di divorzio.


Diritti e doveri “indisponibili”

In Italia, per lungo tempo la prima tipologia di accordi è stata considerata nulla dalla giurisprudenza. I patti cronologicamente prematrimoniali presentavano una causa considerata illecita dal nostro sistema giuridico. La motivazione principale risiede nel fatto che i diritti e i doveri che nascono dal matrimonio non sono disponibili, come stabilito dall'articolo 160 del codice civile.

I cittadini non possono stipulare contratti che derogano ai doveri inderogabili sanciti dalla legge italiana. Più in dettaglio, venivano considerati invalidi tutti i patti volti a limitare o regolare diversamente quanto già statuito dal legislatore. I pilastri del matrimonio rimangono la fedeltà, l'assistenza morale e materiale, la coabitazione e i doveri verso i figli.

Qualsiasi intesa privata volta a cancellare o modificare questi cardini viene considerata priva di ogni effetto legale. Ad esempio, rimangono tuttora nulli gli accordi che incidono sulle dinamiche sessuali della coppia. Allo stesso modo, non hanno alcun valore i contratti che pongono tutte le spese a carico di un solo coniuge.

La legge vieta categoricamente anche le intese che dispongono preventivamente sull'affidamento o sulla gestione economica dei figli minori. La tutela della prole rappresenta un interesse superiore che nessun accordo privato può scavalcare. Il giudice mantiene sempre il potere assoluto di valutare e decidere le condizioni migliori per il benessere dei minori, indipendentemente dalle promesse fatte dai genitori prima delle nozze.

La svolta giurisprudenziale: le aperture della Cassazione (2024–2025)

Un significativo cambio di paradigma si è registrato con la sentenza numero 18843/2024 della Corte di Cassazione. Questa pronuncia ha sancito la validità ed efficacia degli accordi negoziali tra coniugi conclusi in sede di separazione o divorzio, finanche in assenza di omologazione giudiziale. La condizione essenziale è che tali patti non risultino contrari a norme imperative o all’ordine pubblico.

La svolta più rilevante è tuttavia rappresentata dall’ordinanza numero 20415 del 21 luglio 2025 della Prima Sezione civile della Corte di Cassazione. I giudici hanno riconosciuto per la prima volta la validità di una scrittura privata stipulata tra coniugi nel corso del matrimonio. Con questo documento, il marito si impegnava a restituire alla moglie la somma di 146,400 euro.

Tale cifra rappresentava il rimborso dei contributi economici sostenuti dalla donna per la ristrutturazione della casa familiare. La restituzione doveva avvenire al verificarsi della separazione legale. La Corte ha qualificato tale accordo come contratto atipico ai sensi dell’articolo 1322 del codice civile, con condizione sospensiva lecita.

La separazione non costituisce la causa dell’accordo, bensì l’evento futuro e incerto che ne attiva l’efficacia. La pronuncia rappresenta una svolta storica per il diritto di famiglia in Italia. La sentenza supera un consolidato trend restrittivo e valorizza l’autonomia negoziale dei coniugi anche nella fase patologica della crisi coniugale.

L’apertura della Cassazione non risulta tuttavia priva di limiti strutturali importanti. Restano assolutamente vietati gli accordi che incidono su diritti indisponibili come l’assegno divorzile, data la sua natura strettamente assistenziale. Rimangono intoccabili gli obblighi di assistenza morale e materiale tra coniugi e le obbligazioni naturali.

Ogni accordo che coinvolga figli minori, maggiorenni non autosufficienti o figli con disabilità sarà in ogni caso soggetto al controllo rigoroso del giudice. L’accordo deve inoltre risultare proporzionato ed equilibrato, senza introdurre squilibri eccessivi o posizioni di debolezza tra le parti. È da rimarcare che l’apertura del 2025 è di indole esclusivamente giurisprudenziale, poiché a oggi manca ancora una disciplina legislativa organica.

Strumenti per regolamentare la vita di coppia

Alla luce della recente apertura giurisprudenziale, l’ordinamento consente oggi l’impiego di strumenti giuridici mirati tra fidanzati e coniugi. Le coppie possono dar seguito alle esigenze di tipo economico e patrimoniale con maggiore serenità rispetto al passato. Questo include la possibilità di siglare accordi patrimoniali con condizione sospensiva legata alla separazione o al divorzio.

Tutto deve avvenire nel rigoroso rispetto dei limiti di legge e dell'equità tra le parti coinvolte. Tra gli strumenti tradizionali consentiti e largamente utilizzati in Italia rimane l’opzione del regime patrimoniale, scegliendo tra la comunione o la separazione dei beni. La separazione dei beni, scelta al momento del sì, rappresenta il primo e più forte strumento di chiarezza patrimoniale.

L'ordinamento mette a disposizione anche le compravendite e le donazioni tra coniugi, oltre alla redazione di testamenti specifici. I fondi patrimoniali familiari e la costituzione di società tra coniugi offrono ulteriori livelli di pianificazione finanziaria. Resta tuttora interdetta ogni convenzione afferente ai figli, alla sfera intima e al dovere di coabitazione.

Spazio alle donazioni tra coniugi

Il quadro normativo relativo ai trasferimenti di ricchezza all'interno del matrimonio ha subito profonde evoluzioni nel tempo. A seguito dell’intervento della Corte Costituzionale con la sentenza numero 81/1973, non sono più vietate le donazioni tra coniugi. Questi atti risultano oggi perfettamente validi, purché avvengano nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge italiana.

Se le donazioni risultano di modico valore, non occorre la stipula dell’atto pubblico formale. Per definire il modico valore si valuta il rapporto tra il bene donato e le condizioni economiche complessive di chi dona. Per i trasferimenti di non modico valore è invece necessaria la stipula mediante atto pubblico alla presenza di almeno due testimoni, a pena di nullità assoluta.

Ove l’ammontare complessivo delle donazioni fatte in vita da un coniuge all’altro oltrepassa la franchigia di 1,000,000 di euro, scatta l’imposta sulle donazioni. In questo caso si applica un'aliquota pari al quattro per cento del valore della donazione che eccede la franchigia milionaria. Questo aspetto fiscale richiede una valutazione attenta durante la pianificazione del patrimonio familiare.

Se la donazione ha per oggetto una somma di denaro, l'operazione va formalizzata mediante bonifico bancario o assegno non trasferibile, ove superi le soglie della tracciabilità imposte dalla legge. Al di sotto di tali limiti legali, il trasferimento può avvenire anche in contanti. È fondamentale ricordare che nessuna donazione può essere preordinata a eludere le quote di legittima nei confronti di altri eredi legittimari, come i figli e i genitori.

Contratto di convivenza tra non coniugi

Il legislatore italiano ha previsto strumenti di tutela specifici anche per chi sceglie di non sposarsi. Al contrario dei coniugi, i conviventi di fatto possono accordarsi preventivamente attraverso uno strumento dedicato. Si tratta del contratto di convivenza, previsto e disciplinato dalla legge sulle unioni civili, nota come legge Cirinnà.

Questo strumento permette di organizzare la vita di coppia in modo flessibile e trasparente. Le parti possono includere nel contratto anche le regole per gestire le conseguenze patrimoniali derivanti dalla fine della convivenza. I partner possono stabilire le modalità di contribuzione alle necessità della vita comune in base alle proprie sostanze e capacità lavorative.

Possono inoltre definire l'assetto della proprietà dei beni acquistati durante il periodo di vita in comune. L'unico limite imposto dalla normativa è che le finalità perseguite dai conviventi risultino meritevoli di tutela secondo il nostro ordinamento giuridico. Non sono ammessi patti contrari all'ordine pubblico o al buon costume.

Il nostro consiglio

In caso di stipula di qualsiasi accordo patrimoniale, è fondamentale affidarsi a un professionista del diritto qualificato. Un legale esperto esaminerà la situazione economico e patrimoniale della coppia con la massima precisione. Valuterà le esigenze reciproche e le implicazioni fiscali prima di redigere qualsiasi documento vincolante.

Il professionista potrà proporre le soluzioni legali più confacenti alle occorrenze e in totale aderenza al diritto italiano. È sconsigliato affidarsi a pattuizioni prodotte autonomamente, poiché il rischio di incappare in clausole nulle è altissimo. Un accordo redatto male rischia di essere totalmente invalidato da un giudice al momento del bisogno, lasciando le parti prive di tutela.

Serve un esperto in grado di capire cosa conviene fare in ogni singola fattispecie familiare. Questo è possibile quando il consulente è dotato degli strumenti e delle tecnologie più all’avanguardia in materia di ricerca e analisi giuridica. La modernizzazione della professione legale passa attraverso strumenti affidabili che riducono i margini di errore.

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Autore

Laura Biarella


Avvocato, giornalista, svolge la funzione di Tutore legale presso il Tribunale dei Minorenni dell’Umbria

È autrice di numerose monografie giuridiche e membro del Comitato di Redazione del mensile 24Ore Avvocato. È autrice e speaker di Altalex Podcast.
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